I titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022, devono assicurare i controlli del green pass all'ingresso?

No. I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all'ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all'ingresso della clientela nei locali.

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che riporta l'elenco delle attività essenziali per cui dal 1 febbraio, non sarà necessario richiedere il green pass:

 

- esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l'accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all'allegato del decreto;

- esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento  di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-bis del decreto legge 22 aprile 2021, n.52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali , sociosanitarie e hospice;

- esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili , nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;

- esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o di incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale, per cui è necessaria la peresenza della persona convocata.

L'allegato indica quali esigenze alimentari e di prima necessità:

1 Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount, di alimentari, minimercati, e alti esercizi non specializzati di alimentari vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;

2 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

3) Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;

4) Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

5) Commercio al dettaglio di articoli igenico sanitari;

6) Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi ; specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);

7) Commercio al dettaglio di articoli medicinali e ortopedici in esercizi specializzati;

8) Commercio al dettaglio di materiale per ottica;

9) Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

 

Nelle premesse al DPCM, viene ulteriormente precisato che la necessità di individuare attività e servizi esclusi dall'obbligo sussiste solo per quelli che non si svolgono all'aperto, poiché non è richiesto il possesso del green pass per le attività all'aperto.

 

A seguito dell'emanazione del Decreto Legge 7 gennaio 2022, illustriamo le principali novità:

Dal 20 gennaio

Sarà necessario esibire il green pass base per accedere ai servizi alla persona quali ad esempio, parrucchieri, barbieri estetisti.

Dal 1 febbraio

Sarà necessario il green pass base per accedere a: pubblici uffici, servizi postali, bancari, e finanziari, attività commerciali, escluse quelle  necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. Le attività escluse saranno individuate con DPCM entro 15 giorni: Questa disposizione si applicherà dal 1° febbraio 2022 o dalla data di efficacia del DPCM citato, se diversa.

Dal 15 febbraio

Per poter accedere ai luoghi in cui l'attività lavorativa è svolta, tutti i lavoratori ultra cinquantenni saranno soggetti ad obbligo vaccinale. I datori di lavoro saranno tenuti a verificare il possesso della certificazione verde(super Green pass).